Lavoro a domicilio: la normativa sul contratto per i lavoratori da casa
La normativa sul contratto per i lavoratori da casa è particolare e sviluppa molte opzioni su cui fare attenzione perché si tratta di un tipo di contratto particolare.
La Legge italiana riguardante il lavoro prevede dei contratti atipici in cui il lavoro è svolto presso l’abitazione o un locale del lavoratore.
Fra i contratti atipici rientrano il lavoro a domicilio ed il telelavoro.
Il lavoro a domicilio è sempre di un contratto di lavoro subordinato ma con la prestazione lavorativa svolta a casa (locale) del lavoratore.
Cos’è il lavoro a domicilio?
La legge n. 877 del 1973 all’art. 1 definisce che il lavoratore a domicilio è sempre un lavoratore a domicilio, che esegue nel proprio domicilio (locale) anche con l’aiuto dei membri della sua famiglia (ma non suoi dipendenti salariati), un lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, usando le materie prime ed attrezzature proprie o dello stesso imprenditore.
La definizione della Legge sul lavoro a domicilio, sembra che classifichi il lavoro a domicilio come un lavoro di ultimo grado perché considera il rapporto fra il datore di lavoro ed il lavoratore come: “Io=padrone…tu=lavoratore schiavo a vita!”.
Per fortuna, proprio così non è, perché ci sono aziende serie che retribuiscono a dovere con tutti i diritti i loro lavoratori a domicilio.
Il lavoro svolto presso il domicilio del lavoratore
Il luogo della prestazione lavorativa deve essere il domicilio del lavoratore o locali di sua appartenenza.
Infatti, non si può considerare lavoro a domicilio, se si svolge il lavoro nei locali dell’imprenditore (anche, nel caso, il lavoratore paghi un affitto).
Se il lavoratore svolge il lavoro a domicilio presso i locali del datore di lavoro, viene considerato sempre un lavoratore dipendente con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Aiuto dei familiari del lavoratore a domicilio
Il lavoratore a domicilio può farsi aiutare anche dai parenti conviventi e a suo carico ma senza assumerli.
Il loro compito sarà solo di aiuto ma, non dovrà assolutamente cederlo né a loro e né a terzi x alleggerirsi il lavoro, diventando un intermediario, fra il suo committente (titolare) ed un terzo esecutore (anche se familiare).
Nel caso dovesse cederlo ad altri, il rapporto di lavoro a domicilio, non ci sarebbe più.
Conclusioni
La normativa non termina qui perché ci sono altri punti da sviluppare che sarà fatto prossimamente con nuovi argomenti.