In attesa di conoscere il testo definitivo della nuova legge di bilancio, il cui iter di approvazione procede spedito, iniziamo a vedere le principali misure messe in atto: una delle più attese per tantissimi contribuenti è sicuramente la nuova rottamazione quater. I contribuenti, per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, potranno chiudere il proprio debito con l’erario, pagando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Verranno stralciate le somme richieste a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive, nonché le somme maturate a titolo di aggio. Il pagamento delle somme previste per la nuova rottamazione quater potrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate (trimestrali), la prima e la seconda delle quali, ciascuno di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, mentre le restanti rate, di pari ammontare, avranno scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Legge di Bilancio 2023: nuova rottamazione quater, saldo e stralcio e definizione agevolata
La presentazione della domanda di adesione comporterà, inoltre, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non potrà procedere con l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, non potrà avviare nuove procedure esecutive, le procedure esecutive già avviate non potranno essere proseguite a meno che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Molto importante è che alla nuova rottamazione potranno aderire anche i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni relativamente ai debiti per i quali si è determinata l’inefficacia della precedente rottamazione. L’adesione potrà essere effettuata entro il termine del 30 aprile 2023 tramite un’apposita istanza da presentare telematicamente sul sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Stralcio dei carichi fino a 1.000 euro
Non è questa l’unica buona notizia per i contribuenti, visto che ci sarà anche lo stralcio dei carichi fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Questi carichi saranno automaticamente annullati alla data del 31 gennaio 2023. E’ importante chiarire che l’importo di euro 1000 riguarda il singolo carico e non l’importo della singola cartella, quindi una cartella di importo superiore a 1000 euro verrà interamente stralciata se al suo interno ci sono più carichi di importo singolo inferiore ad euro 1000.
Oltre alla rottamazione quater e al saldo e stralcio è prevista l’introduzione di una nuova definizione agevolata delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, ossia dei controlli previsti dagli articoli 36 bis del DPR 600 del 1973 e 54 bis del DPR 633 del 1972, relativi ai periodi di imposta in corso dal 31 dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023. La definizione in parola riguarderà anche le comunicazioni di irregolarità recapitate successivamente a tale data.
Inosservanze, infrazioni o irregolarità
Le comunicazioni in oggetto verranno agevolate con l’applicazione di una sanzione pari al 3% (in luogo del 10%) oltre che le imposte e i contributi portati nelle stesse, e ciò anche in caso di pagamento rateale in corso alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023. Infine meritano di essere menzionate altre due norme di particolare interesse riguardano la regolarizzazione delle irregolarità formali e il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie.
E’ prevista la possibilità di poter sanare inosservanze, infrazioni o irregolarità degli obblighi e degli adempimenti di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022. La regolarizzazione avviene tramite il pagamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo di imposta a cui si riferiscono le violazioni.
Le liti pendenti con il fisco
Infine il nuovo governo intende introdurre degli istituti specifici al fine di consentire al contribuente di definire eventuali liti pendenti con il fisco. Nello specifico si prevede la possibilità di chiudere, con il pagamento di una sanzione ridotta a un diciottesimo di quelle irrogate con agli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 218 del 1997 relativi ai processi verbali di constatazione, nonché agli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.
Oltre a questo viene prevista la riapertura della definizione agevolata delle controversie tributarie. Il disegno di legge prevede la possibilità di chiudere, in forma agevolata, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Corte di Cassazione anche a seguito di rinvio.
La disposizione prevede che il ricorso pendente, già iscritto nel primo grado, può essere definito con il pagamento del 90% del valore della controversia. Inoltre, qualora sia intervenuta una pronuncia favorevole al contribuente, la lite potrà essere chiusa con il pagamento del 40% del valore della controversa, se invece l’amministrazione finanziaria risulta soccombente in secondo grado la lite può essere definita con il pagamento del 15% del valore della controversia.
Gianwalter Laureti
Studio dott. Laureti
(Foto di Steve Buissinne da Pixabay)