Quali sono le altre opzioni della normativa del contratto per i lavoratori da casa?
Le altre opzioni della normativa del contratto da casa sono:
- Subordinazione come distinzione tra lavoro autonomo e a domicilio: Intanto, bisogna sapere che è proprio la subordinazione che fa la differenza tra il lavoro autonomo ed il lavoro a domicilio. L’art. 2094 del Codice Civile, prevede che il lavoratore a domicilio, sia tenuto ad osservare le direttive del datore di lavoro. La Cassazione, ha spiegato che le direttive, possono essere assegnate anche all’inizio del rapporto di lavoro. Quindi, il lavoro del lavoratore a domicilio, si classifica in un ciclo produttivo aziendale di chi commissiona il lavoro e diventa parte principale dell’attività imprenditoriale. Le direttive riguardano: le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da svolgere per completare per intero il lavoro richiesto dal committente. Oltre alle direttive, il datore di lavoro, ha anche il controllo sul lavoratore fino al momento della consegna del lavoro;
- Subordinazione e rifiuto del lavoratore: inoltre, la Cassazione, stabilisce che, la subordinazione, è esclusa quando il lavoratore ha la libertà di accettare o di rifiutare il lavoro commissionato dall’imprenditore in base ai tempi richiesti;
- Divieti del lavoro a domicilio: la legge n. 877 del 1973 all’art. 2 indica anche quali siano i divieti al ricorso al lavoro a domicilio. Essi sono: l’esecuzione di lavoro con l’uso di prodotti nocivi per la salute e l’incolumità del lavoratore e dei suoi familiari, quando l’azienda prevede dei lavori di ristrutturazione e riorganizzazione in cui sono previsti licenziamenti o sospensioni dal lavoro (Cassa integrazione guadagni). Questo divieto vale per un anno dall’ultimo provvedimento di licenziamento o dalla cessazione delle sospensioni;
- Il divieto di mediazione: un datore di lavoro che commissiona il lavoro a domicilio si avvale della collaborazione di mediatori. Queste persone, con anche chi commissiona il lavoro, sono alle dipendenze del datore del lavoro per conto del tipo di lavoro commissionato e svolto;
- Obblighi del lavoratore a domicilio: l’art. 11 della Legge n. 877 del 1973, prevede che, dato che il lavoratore, non svolge il lavoro presso i locali del datore di lavoro e sotto la sua diretta sorveglianza, i suoi obblighi siano: obbligo di diligenza e rispetto delle istruzioni del datore di lavoro, obbligo di custodire il segreto sui modelli di lavoro affidatogli, divieto di concorrenza (solo quando la quantità del lavoro affidato sia tale da assicurare al lavoratore una prestazione continuativa e che corrisponda al normale orario di lavoro).