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Per l’imprenditore o l’azienda che intende partecipare ad una gara di appalto è fondamentale conoscere quali requisiti deve possedere, oltreché la modalità in cui si dispiega la procedura ad evidenza pubblica.

Requisiti per la partecipazione di un’azienda a una gara d’appalto

È il Codice dei Contratti pubblici (d. lgs. 50/2016) che delinea i presupposti, dalla disciplina previgente definiti di carattere generale e speciale, di cui un’azienda deve essere in possesso per partecipare ad una gara d’appalto e stipulare un contratto con una pubblica amministrazione. Innanzitutto, come specificato dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, tali requisiti devono essere non solo posseduti dai candidati al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma conservati per tutta la durata della procedura stessa, fino all’aggiudicazione e alla stipula del contratto, nonché all’esecuzione dello stesso. 

I requisiti di carattere generale riguardano l’affidabilità morale e professionale del partecipante alla gara. E si pongono in una prospettiva di conservazione della legittimità e della regolarità di svolgimento dell’iter in esame, e la loro mancanza è causa di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica. 

In altre parole l’imprenditore interessato a contrattare con la pubblica amministrazione non dovrà essere destinatario di una condanna con provvedimento definitivo per reati contro lo Stato, reati commessi con finalità terroristiche e di eversione dell’ordine costituzionale, associazione a delinquere o di stampo mafioso, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sfruttamento del lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani. Costituiscono altresì causa di esclusione dalle procedure di pubblico appalto l’accertata violazione delle norme fiscali, contributive, assistenziali.

Quanto ai requisiti di carattere speciale, questi invece riguardano:

  1. l’idoneità professionale dell’impresa, perseguibile per le imprese con sede legale in Italia mediante iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Per le imprese di altro Stato membro, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza;
  2. la capacità economica e finanziaria, la quale inerisce al fatturato minimo dell’operatore economico, ai conti annuali che evidenziano attività e passività, e a un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
  3. le capacità tecniche e professionali, trattasi di requisiti che possono essere richiesti dalle stazioni appaltanti per garantire il possesso da parte delle imprese di risorse umane, tecniche ed esperienza tali da assicurare un adeguato standard di qualità.

Eventuali carenze degli elementi formali della domanda di partecipazione alla gara possono essere sanate mediante l’istituto del soccorso istruttorio. Il comma 9 dell’articolo 83 del codice dei contratti pubblici dispone infatti che, nel caso di dichiarazioni mancanti, incomplete o irregolari, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica, la stazione appaltante assegna un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, per l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni rese. L’inutile decorso del termine fissato è causa di esclusione dalla gara.

Come si articola una gara d’appalto

La procedura in cui è parte una pubblica amministrazione si dispiega in due fasi, delle quali una ha carattere procedimentale e si colloca prima della stipulazione del contratto, l’altra invece ha carattere tipicamente negoziale. La fase procedimentale ha inizio con una deliberazione a contrattare, con cui l’amministrazione interessata evidenzia l’oggetto contrattuale, esplica le ragioni di pubblico interesse che la inducono alla stipula di un determinato contratto e sceglie il tipo di procedura che ritiene idonea al perseguimento del proprio interesse.

Le procedure di cui un’amministrazione appaltante può avvalersi per la scelta del contraente possono essere:

  1. procedure aperte, in cui qualsiasi impresa può presentare un’offerta, purché in possesso dei requisiti;
  2. procedure ristrette, in cui vengono invitati solo un numero ristretto di operatori economici;
  3. procedure negoziate, precedute o meno dalla pubblicazione del bando di gara;
  4. dialogo competitivo, solo i concorrenti ritenuti idonei in seguito ad una selezione sono invitati a presentare progetti tecnici di lavori e forniture che verranno opportunamente valutati;
  5. partenariato per l’innovazione, impiegato quando sussiste la necessità di sviluppare e acquisite prodotti, servizi o lavori non reperibili sul mercato.

Segue la pubblicazione del bando di gara, il quale deve indicare, oltre ai dati relativi all’amministrazione contraente, le condizioni essenziali del futuro contratto. Poi i requisiti per la partecipazione, l’oggetto, la documentazione da presentare, le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione, termini di esecuzione.

Gli avvisi e la valutazione delle offerte

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato con procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare un avviso di preinformazione. A questo punto le imprese che ritengono di essere in possesso dei requisiti specificatamente delineati dall’amministrazione appaltante nel bando di gara, possono presentare relativa domanda di partecipazione entro i termini prefissati.

La fase successiva è quella di valutazione delle offerte e scelta del contraente con conseguente aggiudicazione della gara. L’aggiudicazione può avvenire secondo diversi criteri: prezzo più basso, offerta economicamente più vantaggiosa qualità/prezzo e offerta economicamente più vantaggiosa costo/efficacia. Si conclude così la fase pubblicistica della procedura di affidamento. La stipulazione del contratto, che avvia la fase privatistica della procedura in esame, ha luogo nei successivi sessanta giorni, termine in cui l’ordinamento riconosce all’aggiudicatario la possibilità di sciogliersi dal vincolo con diritto di rimborso delle spese documentate.

Maria Di Poto

(Foto di Maike und Björn Bröskamp da Pixabay)