La normativa sul lavoro a domicilio
La normativa sul lavoro a domicilio continua con altre opzioni che vanno a rafforzare tutto l’elenco descritto nei precedenti articoli.
Eccole:
Contratto part-time e rapporto di lavoro a domicilio: il Ministero del Lavoro, in un articolo del 2008 n. 19, ha spiegato che il lavoratore può anche svolgere un ulteriore lavoro a tempo parziale quando il lavoro a domicilio non gli impegna tutto l’orario di lavoro; La retribuzione spettante per chi lavora a domicilio: il modo di retribuire è lo stesso del lavoratore subordinato e viene corrisposta in base al cottimo pieno. Ciò è previsto dall’art. 8 della Legge n. 877 del 1973; Rimborsi spese per il lavoro a domicilio: oltre alle tariffe per il cottimo, devono essere calcolate, anche l’ammontare della retribuzione per le spese dei locali, per l’utilizzo delle macchine, per la corrente elettrica, per il gas, ecc.; Le maggiorazioni retributive: devono essere calcolate anche le retribuzioni che spettano per il lavoro festivo, per le ferie, per la tredicesima, per la quattordicesima (nel caso ci sia) e per il trattamento di fine rapporto (TFR); Contributi e prestazioni Inps per chi lavora a domicilio: la Legge prevede le assicurazioni obbligatorie (tranne le integrazioni salariali: Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria); Malattia per chi lavora a domicilio: le regole sono le stesse di un lavoratore dipendente. Cambia solo il calcolo di una retribuzione media giornaliera che serve a determinare l’indennità di malattia; Maternità della lavoratrice a domicilio: l’indennità spetta solo per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. L’indennità di maternità si calcola in base alla media contrattuale giornaliera a seconda della qualifica. Se la consegna del lavoro, avviene il giorno prima dell’astensione obbligatoria, l’indennità verrà pagata dall’Inps. Inoltre, tutto il lavoro (anche quello non terminato), dev’essere riconsegnato; Congedo matrimoniale per chi lavora a domicilio: il lavoratore a domicilio ha diritto all’assegno per 7 giorni per il congedo matrimoniale. Il pagamento avviene da parte dell’Inps con un anticipo da parte del datore di lavoro; Assegno per il nucleo familiare: anche i lavoratori a domicilio hanno diritto all’assegno familiare. Il pagamento avviene in base alla commessa specifica di cui si stanno occupando per massimo 26 giorni (nel caso la commessa duri un mese); L’accesso all’indennità di mobilità: la Cassazione, in una sentenza del 2001, ha precisato che i lavoratori a domicilio che si trovano in disoccupazione a causa di licenziamenti per riduzione di personale o per cessazione dell’attività, avranno diritto all’indennità di mobilità se sono indipendenti dall’impresa almeno da 12 mesi (di cui 6 mesi di lavoro sicuro) compresi i periodi di sospensione per ferie, infortuni e festività.