Le regole del lavoro agile o smart working
Nell’accordo individuale che regolamenta lo smart working (in base alla normativa generale, non con il regime semplificato in vigore fino al 31 dicembre 2021), devono essere stabilite le modalità dell’esercizio del controllo a distanza.
Il pc si può controllare
Sì al controllo del pc per il tempo su internet: è legittima la condotta del datore che esamini i dati del traffico internet del dipendente sul Pc assegnatogli in dotazione, senza analizzare quali siti lo stesso abbia visitato durante la connessione.
Nemmeno la tipologia dei dati scaricati, ma limitandosi a valutare i dettagli del traffico (data, ora, durata della connessione e volume del traffico).
Tale comportamento non coinvolge né profili di violazione della riservatezza, né dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (anche Legge 300/1970) ; il controllo non ha ad oggetto la prestazione lavorativa e il suo esatto adempimento, ma esclusivamente comportamenti illeciti da parte del dipendente;
Sì al controllo email in smart working
Il datore può accedere non costituisce illegittimo controllo della posta elettronica del dipendente, la lettura dei messaggi operata dall’amministratore di sistema a seguito della segnalazione di un’anomalia.
Determinata dal tentativo di cancellazione dei files conservati dal sistema, inclusi messaggi di posta elettronica (nella specie, era stato accertato che si trattava di prassi aziendale nota la duplicazione periodica di tutti i dati contenuti nei computers aziendali);
L’eccesso è sanzionabile
Deve ritenersi legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che dal computer aziendale naviga su Internet a fini privati e consulta la propria posta elettronica privata laddove l’uso della dotazione aziendale per fini personali da parte del lavoratore non è stata sporadica o eccezionale, bensì metodica e perseverante;
Il dipendente deve sapere
Viola la normativa sulla privacy il datore di lavoro che controlla il dipendente disponendone il pedinamento e l’accesso all’account di posta elettronica senza dare atto delle ragioni e delle effettive modalità del controllo.
Non può essere configurato come legittimo ai sensi dell’articolo 4, comma 2 dello Statuto dei lavoratori (anche Legge 300/1970) il controllo effettuato sull’account email del dipendente in assenza dell’adeguata informazione prevista dall’articolo 4, comma 3 dello Statuto dei lavoratori;
Modalità da comunicare in smart working
per poter effettuare il controllo a distanza del lavoratore tramite la posta elettronica aziendale, il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (anche Legge 300/1970) deve dare al lavoratore adeguata informazione delle modalità di effettuazione dei controlli.
Ovvero previamente avvisare il lavoratore che la sua attività potrebbe essere controllata mediante tale strumento e come sarà eventualmente esperito il controllo. Tribunale di Roma, sentenza del 13 giugno 2018
Sì alle videocamere
se il lavoratore commette reati, sono pienamente utilizzabili le videoregistrazioni delle telecamere presenti all’interno di locali aziendali.
Impiegate dal datore per contestare a una dipendente una serie di condotte in violazione delle procedure aziendali e penalmente rilevanti (furto e appropriazione indebita).